Nuovo regolamento sul rumore da infrastrutture stra-dali
Il 1° giugno 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-le il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447». A distanza di quasi 9 anni diventa dunque applicabile la legge quadro sull'inquinamento acustico anche alle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, che erano escluse dal campo di applicazione del DPCM 14/11/97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). In particolare è ora possibile dare corso alle prescrizioni del D.M. 29/11/00 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), che indica i criteri e le modalità di risanamento nel caso di superamento dei limiti fissati dal nuovo DPR.
Il provvedimento fissa infatti le ampiezze delle fasce di pertinenza e i limiti di immissione da rispettare per tutte le infrastrutture stradali previste dal decreto legislativo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche (Nuovo codice della strada), distinguendo tra quelle esistenti e quelle di nuova costruzione. Le fasce di pertinenza e i rispettivi limiti diurni sono riportati in tabella 1 (i limiti notturni si possono ricavare diminuendo di 10 dB(A) quelli diurni). Per le strade esistenti vengono riportate 2 fasce: la fascia A, più prossima all’arteria stradale, e la fascia B, più di-stante e con limiti più bassi.
Per quanto riguarda le strade di interesse locale (cat. E – strade urbane di quartiere – e cat. F – strade locali) l’ampiezza delle fasce di pertinenza è fissata pari a 30 metri, sia per le strade nuove, sia per quelle esistenti, mentre per i limiti il decreto rimanda alla zonizzazione acustica definita dal comune.
Occorre precisare che i valori specificati, pur essendo definiti come limiti di immissione, si riferiscono in realtà al solo contributo delle arterie stradali considerate, esclusa dunque ogni altra sorgente.

Tabella 1a: Fasce di pertinenza e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione

Tabella 1b: Fasce di pertinenza e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili