Limitazione all’uso di combustibile per uso civile.
È stata pubblicata sul 2° suppl. str. al n. 22 del BURL del 27/05/04 la DGR 17533 del 17/05/04 "Limitazione all'utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei comuni critici, nelle zone critiche e negli agglomerati, come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)". Essa ha origine a seguito di un prov-vedimento del TAR Lombardia, che sospendeva una precedente DGR (la 13858 del 29/07/03), limitatamente al divieto dell'uso di olio combustibile con 0,3% di zolfo negli impianti per il riscaldamento civile; tale DGR derivava infatti dal DPCM del 08/03/02, che era stato a sua volta sospeso con una sentenza del TAR del Lazio sempre limitatamente all'olio combustibile con 0,3% di zolfo.
La DGR precedente aveva la finalità di dare applicazione: all'articolo 11 del DPCM 08/03/02 "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione" e, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 04/08/99 n. 351, concernente le misure per il contenimento nelle "zone critiche" dei fenomeni acuti di inquinamento atmosferico determinato dal traffico veicolare, dagli impianti industriali e dagli impianti termici, civili ed industriali.
La nuova DGR del 17/05/04 ribadisce le motivazioni am-bientali che avevano portato alla precedente limitazione, supportandole con un'ampia relazione tecnico-scientifica, e conferma quindi il divieto di utilizzo a partire dal 1/10/04 de "i combustibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e) (olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio) e lettera f) (emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio), del medesimo DPCM 08/03/02"; introduce inoltre una deroga per gli impianti con potenzialità termica superiore ai 10 MW, purché siano dotati di sistemi di abbattimento che consentano di raggiungere dei limiti fissati alle emissioni, che diverranno ulteriormente più restrittivi alla data del 01/10/06